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Per poter ricostruire l’intero sistema dell’organizzazione agricola, che ha caratterizzato nel tempo il territorio meridionale e pugliese in particolare, bisogna necessariamente, se pur brevemente, risalire alle fonti ed alle istituzioni, che inevitabilmente hanno aiutato la realizzazione di una così vasta e complessa ricerca, del fenomeno. Infatti, l’analisi si è articolata per la maggior parte dei casi sulla documentazione degli atti delle cancellerie di corte dei sovrani e delle istituzioni ecclesiastiche, dalle leggi dei dispacci inviati agli uffici periferici e degli atti dei notai, dai quali e ben constatabile l’aspetto giuridico dell’impianto territoriale pugliese.

E proprio da particolari termini contenuti in queste carte, presenti in tutto il territorio pugliese, che emerge lo stato di fatto dello stesso, così rilevabili dai vari toponomi dei diversi territori come: sterpeto, vignale, bellovedere, cuture e ,pastane-da pastinum-terreno coltivato.

Da i predetti atti notarili, sono stati inseriti nel territorio varie e vaste unità di misura locali, quali , la versura (pari a 1,23 ettari), l’aratrum, la salma, il thuminum o tomolo, misure queste utilizzate principalmente per la quantificazione delle superfici dei terreni, tali misure ,ovviamente erano quantificate diversamente da territorio a territorio così da creare nel tempo diversi scompensi l’’ordine di misurazione dell’intero territorio pugliese, per cui nel 1270 Carlo I d’Angiò stabilì norme più precise, e nel 1274 impose la realizzazione di pesi di  bronzo segnati con il marchio di fiordaliso angioino, equivalente ad un tomolo ed al suo sottomultiplo. Tali atti notarili “charte” assunsero nel tempo un carattere descrittivo di tipo geografico, con le indicazione dei punti cardinali, dell’esposizione a levante o a ponente, Così da creare vere proprie cartine geografiche pur negli ovvi limiti.

Queste testimonianze descrivevano al contempo le varie trasformazioni territoriali, Così da poter verificare che nel secolo XIV si ebbe l’abbandono di diversi campi di coltivazione, quali erano le “chiusure” o “DIFESA” a favore dell’uso pascolativo delle stesse terre, e da questo si trae la possibilità di capire quale fosse il rapporto d’equilibrio nel tempo tra colture e pascolativo. A testimonianza dell’importanze di queste carte notarili si riporta integralmente un contratto di fitto del 1835, tratto dall’Archivi di Stato di Taranto del notaio A. De Vincentis, atto n. 241, carta 437, prot. 1835 ( da A.A.V.V.-12 Masserie del tarantino, circolo Italsider-Taranto).

    REGNO DELL DUE SICILIE

Ferdinando Secondo per la grazia di Dio Re del regno delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Duca di parma, Piacenza, Castro, e gran Principe Ereditario di Toscana. Avanti di noi Domenicoantonio de Vincentis pubblico, e regio Notaro certificatore di questo distretto di Taranto, Provincia di terra d’Otranto, figlio del fu’ notar Giuseppe Nicola, domiciliato qui in Taranto, strada maggiore n. 56, ed in presenza delli qui sottoscritti testimoni richiesti dalla legge, sono comparsi l’illustri signori coniugi D. Cataldo Argentina del fu’ D. Paolo e donna Brigida Troilo del fu’ D. Giuseppe, proprietari qui domiciliati strada dell’Arcivescovado; tanto per autorizzazione la moglie, quanto come tutore ed amministratore dei beni dei suoi signori figli procreati in costanza al suo primo matrimonio colla fu’ Donna Angela Troilo, intervengono da una parte. E Ciro del fu’ Natale e Giovanni, padre e figlio de Nigro, Campagnuoli e proprietari domiciliati in S. Giorgio, ora qui di passaggio per loro affari, intervengono solidamente per loro stessi in solidum, loro solidum eredi e successori, dell’altra parte.

A noi Notaro ben cogniti essi Signori coniugi nei nomi rispettivi, ed ognuno per la sua metà, danno e concedono in affitto alli nominati padre e figlio de Nigro qui presenti, ed accettanti, tutti i terreni semensabili, e macchiosi, ed olivati della loro masseria nominata Pantano, in tenimento di Taranto, e di Massafra, giusta i noti confini assieme colle doti, e capitanie di bovi, semenze, strumenti rurali e pastorizie, come basso si spiegherà.

La durata della presente conduzione è stata determinata per anni quattro continui, di fermo, e due di rispetto, a piacere  dei signori Coniugi: principati li detti anni quattro di fermo, dalli quindici del corrente agosto milleottocentotrentacinque, a tutto il quattordici agosto milleottocentotrentanove, e li due anni di rispetto, principianti, dopo il fermo, a piacere, a sodisfazione come sopra dei detti padroni; li quali dovranno rendere cerziorati i fittaioli, a quattordici febbraio del milleottocentotrentanove, con atto di lasciare, nel caso o affermativo, o negativo: Sotto il convenuto annuo estaglio di ducati trecento moneta d’argento corrente di questo regno, in escusione di qualunque carta, che promettono, e solidamente si obbligano egli, padre, figlio darli, pagarli qui in Taranto, in casa di essi signori coniugi, cioè ducati centocinquanta a quattordici di agosto, e ducati centocinquanta alla fine di Dicembre di ciaschedun anno durante il tempo dell’affitto; bensi’ però il pagamento dell’ultima annata dovranno farlo per la metà a quattordici di quell’agosto, e per l’altra metà in ducati centocinquanta, depositare nei magazzini dei signori coniugi bastevoli a corvire la somma, e da farsene la liquidazione dei prezzi per tutto li venti del prosiequente settembre e così essere endennizzati li signori coniugi, e colli seguenti patti.

1) Per la sicurezza annuale dell’estagio, si obbligano essi fittaioli depositare tanta quantità di generi nascituri, per quanti possa assicurarsi l’annuo pagamento, in quei magazzini che li verrranno destinati, e quandi alle scadenze come sopra stabilite, vendersi all’amichevole, per farsi l’introito di detto annuo estagio.

2) Essi fittaioli rinunciano espressamente a tutti i casi fortuiti preveduti, ed impreveduti, ordinari e straordinari; cosichè se venisse a perire parte , o tutto il ridotto nascituro, non potranno domandare, escomputo o riduzione alcuna.

3) Che la masseria dovrà portarsi coltivata in due, cioè una metà da Maggesarsi in un anno, e l’altra metà nell’altro, sotto dell’oliveto espressamente: metà di detta annuale maggese dovrà essere portata di tre arature, e l’altra metà di due arature.

4) Resta proibito espressamente di sublocare o in tutto o in parte la terra dove sono gli alberi di oliveto: la terra poi sgombra di detti alberi potranno sublocarla in dettaglio a particolari per essere maggiormente coltivata.

5) Resta proibito espressamente di poter seminare ceci sotto gli alberi.

6)Non possono tenere tra gli animali pecorini, alcun numero di capra, per non far danno agi alberi.

7) Che dovendo pascolare li bovi nell’oliveto, dovessero portarli trapedicat, e ciò nel tempo delle ristoppie, fintantochè si chiude il feudo, e ciò per non causar danno agli oliveti.

8)Che il frutto della pera esistenti in detta masseria, dovrà obbligatoriamente prendersi a compra da essi padre e figlio ed a giudizio dei periti eliggendi di consenso, ed in discrepanza, dovrà decidersi dal terzo perito, anche di comune consenso, in ordine al quantitativo ed in ordine al prezzo, dovrà starsi a quello che faranno la masseria carlino, e quelli di Notarstefano di Massafra.

9)Il frutto degli oliveti restar debba per l’intera durata dell’affitto di pieno diritto, e proprietà di essi signori coniugi, cosicchè i fittavoli non potranno avere pretenzione alcuna.

10) Si obbligano i fittaioli di assistere e custodire le piantate dell’oliva, per danni che potranno arrecarsi, poichè quando accadessero per casi fortuiti, in allora la legna grossa saranno dei padroni e della seconda croce in sopra, di essi conduttori. In compenso di esso incomodo ed assistenza, i padroni si obbligano di dare ad essi fittaioli in ogni anno tre cannate di olio di mosto.

11) La spurge degli oliveti, dovrà essere di conto dei signori coniugi, ed a vantaggio di cui restano la legna grossa, e della seconda croce in sopra, dovranno essere di essi fittaioli, ed accadenso tempi nevosi, li padroni dovranno mandare il capo spurgatore, onde togliere quelle stroma per gli animali minuti necessaria a pagarsi da essi fittaioli.

12) Mondandosi gli alberi di pera, la legna dovranno essere dei padroni.

13) Bisognando ad essi fittaioli della legna del fuoco, potranno legnare al ferro nel bosco di pini addetto alla medesima masseria.

14)Essi fittaioli dovranno riceversi il numero degli alberi di olive per custodirli, e per farne la riconsegna al termine dell’affitto.

15) Che i coltivi fossero fatti a tutta regola d’arte; ed allora dovranno prendere  delle giornate di parecchi, quando l’intiero coltivo della masseria sarà terminato.

16) Nell’ultimo anno sopravanzando paglia, oltre quella della capitania, dovranno obbligatoriamente comprarsela li padroni a prezzi correnti.

17) Tutto quel letame che potrà comprarsi da Taranto per utile dei terreni, ed oliveti, la spesa di detta compra dovrà farsi per una metà dai padroni, e per l’altra metà dai fittaioli, dovrà trasportarsi nella pezza della masseria.

Seguono gli articoli 18-19-20-21-22-23-24-25;

26) Dichiarano essi fittaioli aver ricevuto le seguenti doti e capitanate; cioè

-primo paricchio di carro, ducati centoquarantacinque-145

-secondo paricchio, anche di carro, ducati centoundici-111

-terzo paricchio, anche di bovi, ducati centoventisei-126

-quarto paricchio di vacche,ducati novanta-90

-quinto paricchio di genchi, ducaticentocinque-105

-sesto paricchio di vacche, ducati quarantadue-42

-Una formiera con imbasto, ed incini, ducati quattordici-14

Totale ducati settecentotredici-713.

Maggesi esistenti tomola cinquantatre-53, e tre ettari di stoppella, metà di tre aratura, incluso il Favale, e Doliciaro; per le quali dovrà osservarsi il prescritto dell’artico terzo.

Orzo a raso tomola cinque-fava a raso tomola venticinque-grano majorica per semenza tomola ottanta-avena a calmo tomola centotrenta misurata al mezzetto della piana.

Galline vecchie numero ventisette-un gallo -un gallinaccio-tre gallotta.

Segue la descrizione degli attrezzi rurali presenti nella masseria, e segue; per la sicurezza delle doti e capitanate, dell’annuo fitto e di tutt’altro contenuto nel presente contratto, oltre dell’ipoteca dei frutti nascituri, essi padre e figlio obbligano, ed ipotecano in specie un casamento nell’abitato di S. Giorgio nella strada del sasso, confinante con la casa degli eredi di Francesco paolo Lupo da Tramontone da Lizzano, a Ponente la pubblica strade, e da levante coll’orto di Saverio Fabiano.

I nuclei delle masserie nelle terre di Puglia erano i capisaldi della  cerealicoltura meridionale e non vi è dubbio che avesse ed ha ancora delle ottime potenzialità nel proprio terreno, tale da garantire un buon attecchimento per la coltura del frumento ed in particolare del grano duro.

Il frumentum bonum, il frumentum comune, erano coltivati in quasi tutta la Regione in età medioevale, sopra tutto in corrispondenza delle zone pianeggianti, ovvero su oltre il 50% della superfice complessiva del territorio. Non vi è difficoltà a coltivare oltre i 1000 metri di altitudine e dovunque il terreno possedesse, oltre all’humus anche una certa quantità di calcaree e di sostanze argilliformi.

Tali terreni erano riscontrabili, nel tavoliere di capitanata nel brindisino ed il tarantino, al contrario della zona murgiana.

In questo stato di cose si sviluppò la figura dell’homies mercatores che acquistava frumento dalla capitanata, più ricca di frumento, per rivenderlo nelle città’ costiere, dove tale bene scarseggiava, in particolare nelle zone delle coste del leccese. Il caposaldo di tale produzione fu’ la capitanata, ove erano ubicate le più grosse masserie di campo e quindi di frumento, dei sovrani svevi ed angioini, e da questa provincia che si levarono più alte le

voci contrarie all’intensificazione della transumanza, voluta da Federico II, che evidentemente avrebbero intaccato il proliferare delle pregiatissime coltivazioni di frumento e di altre colture come  le legnose ( vite, ulivo ecc.).Furono proprie le particolari produzioni di vino ed olio, ad inserire, se pur rudimentalmente la prima meccanizzazione dell’attività agricola con la nascita di frantoi e cantine che si andavano ad aggiungere agli esistenti mulini; tali progressi furono d’incentivo  all’entrata nell’impero, dei dazi. Tra le altre colture, praticate in particolar modo in terra d’Otranto alla fine del XV e XVI secolo, abbiamo la coltivazione del gelso, la canna da zucchero, cotone e seta, infatti fu’ proprio il monopolio regio di Federico II e degli Angioini, ad essere penalizzata, vista la particolare  ed onerosa tassazione pratica ai mercanti in particolare sulla seta.

BIBLIOGRAFIA

(1) Ciro Cafforio – Riggio, Casale disabitato nel territorio di Grottaglie. Taranto 1961

(2) La Baronia Arcivescovile e il castello Episcopio di Grottaglie di Mons. Giuseppe Blandamura arcidiacono. Taranto 1933.

(3) La Puglia tra Medioevo ed età moderna città’ e campagna .Electa editrice 1981

(4) Ciro Cafforio.La lama del Fullonese. Taranto 1961

(5) F.M. D’Aria. Un restauratore sociale. Roma 1943

(6) Grottaglie, vicende-arte-attività delle città’ delle ceramiche. Trevisani- Quaranta.

(7) Economia politica di Jhon Eaton. Piccola biblioteca Enaudi1963.

(8) Amministrazioni e amministratori postunitari grottagliesi. F. Stea-L. Galletto. Edito a cura della B. P. J. di Grottaglie.

(9) La questione meridionale di Antonio Gramsci. Editrice editori riuniti, Giugno 1970     Roma

(10) La dimensione urbana- M. G. Gusmano Cedam Padova.

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