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I PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI VIA LEONE XIII E PIO XII SARANNO IMPUGNATI DA PARTE DELL’OPPOSIZIONE AL TAR.-TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE.

L’enfasi dell’assessore ai lavori pubblici ed urbanistica del Comune di Grottaglie-Blasi, saranno neutralizzate con l’impugnativa al Tribunale Ammnistrativo Regionale delle delibere di adozione ed approvazione delle rispettive delibere di approvazione da parte del consiglio comunale di Grottaglie.

L’assessore Blasi comunica sul profilo fb “vi do una bella notizia!…Questa mattina la Seconda Commissione Consiliare ha votato, positivamente e all’unanimità dei presenti, l’Accordo di Programma su via Leone XIII.Un passaggio importante, frutto del lavoro della Regione Puglia, degli enti coinvolti e del Comune di Grottaglie, che hanno dato tutti parere favorevole sul piano urbanistico e paesaggistico. Cosa significa per Grottaglie ?- nuovi spazi verdi, – parcheggi a servizio del quartiere delle ceramiche e del centro storico, – una viabilità che alleggerirà finalmente il traffico su via Martiri d’Ungheria e via Leone XIII.È un progetto che unisce sviluppo e tutela del territorio, che valorizza il quartiere delle ceramiche e rende la città più accogliente e vivibile per tutti. Un passo avanti verso la Grottaglie che cresce, senza perdere la sua identità”.

Le cose non sono come le racconta l’assessore, basta leggere il nostro articolo nel seguente link https://www.artestv.it/urbanistica-a-grottaglie-ta-architetti-ed-amministratori-tempestano-la-presidente-alessadra-lacava/, e proveremo a spiegare quali sono le discrasie presenti nei diversi atti deliberati dall’amministrazione di Grottaglie in merito ai alla “massiccia” lottizzazione su via Leone XII e Pio XII, alla luce della legge n. 241/1990, in fregio ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, previsti costituzionalmente dall’articolo 97 della Costituzione, che nel ricorso al TAR proposto, si dimostreranno non essere stati rispettati, a nostro parere.

Per via Leone XIII, il piano di lottizzazione è stato possibile consultarlo sul link https://comune.grottaglie.ta.it/it/documenti_pubblici/accordo-di-programma (assente, come di seguito scriveremo per via Pio XII), e a seguito di tanto è emerso che è stato  rilasciato il parere  dall’ufficio urbanistico regionale sulla scorta di quanto comunicato dal responsabile unico del procedimento del comune di Grottaglie del seguente tenore letterale: “L’interesse pubblico si riscontra altresì nella “creazione di nuovi posti di lavoro (in previsione come dichiarato dal proponente circa 100 unità)”. Ciò posto, è necessario che la convenzione tra Comune e soggetto proponente dia atto dell’impegno del proponente alla creazione dei posti di lavoro sopra citati”.Lo stesso RUP in  riferimento al profilo urbanistico della proposta di AdP, certifica che: “Per quanto attiene la normativa della zona B, non si rileva la presenza dell’area oggetto di intervento nel computo dei mq delle aree destinate a standard, ne deriva che non vi è una sottrazione di standard alla zona B, così come si evince dalle immagini estratte dalle NTA del PRG che si allegano. […] La normativa della zona B individua gli standard esistenti e previsti e dall’estratto nell’immagine sopra si evince che non sono ricompresi in essi né tantomeno nelle zone F che nella tav sono indicate con altra grafica. SI PUÒ CONCLUDERE CHE L’AREA IN ESAME È TIPIZZATA ZONA B E PER QUANTO ATTIENE LA NORMATIVA DI CUI ALLA ZONIZZAZIONE DEL PRG, L’AREA ERA GIÀ TRASFORMABILE/EDIFICABILE IN QUANTO OGGETTO DI PREVISIONE INSEDIATIVA CON RELATIVE ATTREZZATURE DI PERTINENZA, ne deriva che queste attrezzature erano aggiuntive rispetto agli standard.”Consultando con attenzione il piano regolatore del Comune di Grottaglie risulta chiaro ed evidente che  TUTTO CIO’ SI PONE IN CONTRASTO CON QUANTO RIPORTATE SULLE TAVOLE GRAFICHE DEL PRG,PARTE INTEGRANTE DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA ALLA REGIONE IN QUANTO:

1.IL PRG DI GROTTAGLIE NON INDICA UNA ZONA B, MA UNA ZONA B1, DELLA QUALE ESISTE IL SOLO PERIMETRO, NON E’ RETINATA E, ALL’INTERNO DELLA STESSA, SONO TIPIZZATE, CON SPECIFICI RETINI, LE AREE CHE SOGGIAIONO A NORMATIVA DIVERSA;

2.L’AREA IN ESAME E’ TIPIZZATA NELLA LEGGENDA ”VERDE PUBBLICO ATTREZZATO” E “AREA DI PERTINENZA ATTREZZATURE IN PROGETTO”.

3.QUESTA CLAMOROSA SVISTA, DETERMINEREBBE UN VULNUS ALLA PUBBLICA UTILITA’, NONCHE’ UNA VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE  ED INVALIDA TUTTA LA PROCEDURA IN QUANDO ELEMENTO DISSONANTE ALLA RADICE.

Di seguito il link per l’approfondimento da parte del nostro giornale.

Lottizzazione di via Pio XII, abbiamo anche in questo caso comunicato alla città della possibilità di proporre alla delibera osservazioni ed opposizioni, di cui al link https://www.artestv.it/urbanistica-grottaglieta-30-giorni-per-presentare-le-osservazioni-alll-adozione-piano-di-lottizzazione-subcomparto-a-del-comparto-di-prg-dc3/.

Un nostro attento e competente lettore, ha scritto alla nostra relazione, il seguente commento “leggendo il vostro articolo, ho appreso della possibilità di proporre osservazioni ed opposizione alla delibera di giunta comunale n.237 del 9 settembre 2025, ho provato a cercare il link di pubblicazione di tutta la procedura amministrativa, ma al contrario del piano di via Leone XIII non ho potuto scaricare nessun documento scritto-grafico, per poter consultare ed eventualmente presentare osservazioni o ricorso al TAR, in linea con la legge n. 241/1990 e per evidenziare negli atti , che sono riuscito a visionare e non visionare, l’assenza  dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, previsti costituzionalmente dall’articolo 97 della Costituzione”.

Il nostro giornale ha approfondito il problema segnalato, ed effettivamente abbiamo rilevato l’assenza della pubblicazione di tutta la documentazione scritto-grafica del piano di lottizzazione di via Pio XII, rilevando che una evidente discrasia nelle procedure amministrative in barba alla trasparenza degli atti e quella di dare trenta giorni per fare le osservazioni senza che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provveda a pubblicare tutti gli atti di natura urbanistica e commerciale posti in essere ai sensi ai sensi della normativa italiana sulla trasparenza, in particolare del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013,

Gli enti pubblici hanno l’obbligo di pubblicare una serie di atti relativi alla pianificazione e al governo del territorio nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale. questa sezione è specificamente disciplinata dall’articolo 39 del decreto di seguito elencati i principali atti della pianificazione territoriale che devono essere obbligatoriamente pubblicati.

Secondo quanto previsto dall’articolo 39 del d.lgs. 33/2013, gli enti sono tenuti a pubblicare i seguenti atti di governo del territorio:

PIANI TERRITORIALI: rientrano in questa categoria i piani di livello sovracomunale, come i piani territoriali di coordinamento PROVINCIALE (PTCP) O I PIANI TERRITORIALI REGIONALI (PTR).

PIANI DI COORDINAMENTO: atti che hanno lo scopo di coordinare l’attività di pianificazione di diversi enti o a diversi livelli.

PIANI PAESAGGISTICI: strumenti di pianificazione volti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio.

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI: questa è una categoria molto ampia che include, tra gli altri:

IL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) O PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), a seconda della legislazione regionale.

I PIANI ATTUATIVI, COME I PIANI PARTICOLAREGGIATI (PP), I PIANI DI LOTTIZZAZIONE (PL), I PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) E I PIANI DI RECUPERO (PR).

VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI: qualsiasi modifica apportata ai piani sopra elencati deve essere pubblicata.

oltre agli atti di pianificazione in sé, la normativa prevede anche la pubblicazione di tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica, sia di iniziativa privata che pubblica, in variante o in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.

In sintesi, la sezione “amministrazione trasparente” DEVE CONTENERE NON SOLO GLI ELABORATI FINALI DEI PIANI, MA ANCHE GLI ATTI PROCEDURALI CHE NE HANNO ACCOMPAGNATO LA FORMAZIONE E L’APPROVAZIONE, garantendo così una piena conoscibilità dell’intero processo di pianificazione territoriale.

Pubblicazione a fini di trasparenza: introdotta dal decreto legislativo n. 33/2013 (il “decreto trasparenza”), questa pubblicazione ha lo scopo di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e favorire il controllo da parte dei cittadini. gli atti di governo del territorio (come piani regolatori, piani attuativi, etc.) devono essere pubblicati nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente.

LA MANCATA PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

costituisce un illecito amministrativo. questo comporta:

RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE: il dirigente responsabile della pubblicazione può essere soggetto a sanzioni.

DIRITTO DI ACCESSO CIVICO: chiunque ha il diritto di richiedere la pubblicazione dei documenti mancanti (accesso civico semplice). l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere entro 30 giorni.

In sintesi, la pubblicazione nella sezione trasparenza è un obbligo di legge volto a garantire la conoscibilità degli atti, 3  la sua violazione è una violazione delle norme sulla trasparenza prevista decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

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