REALI D'ITALIA UMBERTO PRIMO E JOSè

RINGRAZIAMO L’AVVOCATO COSIMO LOMBARDI PER LA GENTILE CONCESSIONE ALLA PUBBLICAZIONE.

Taranto, 15 novembre 1863: la stipula dei capitoli matrimoniali svela il rigido intreccio tra il Codice Borbonico, il Concilio di Trento e l’economia delle famiglie proprietarie della Terra d’Otranto.

Il 15 novembre 1863, mentre il neonato Regno d’Italia muove i suoi primi, complessi passi sotto la corona di Vittorio Emanuele II, nello studio del regio notaio Angelo Epifani, a Taranto, si consuma un rito giuridico ed economico fondamentale per la società dell’epoca: la stipula dei capitoli matrimoniali.

Protagonisti dell’atto sono due giovani appartenenti alla borghesia proprietaria locale: Maria Caterina Lombardi, tarantina, e Angelo Cavallo, originario di Grottaglie. Non si tratta di una semplice promessa d’amore, ma di una complessa transazione patrimoniale tesa a blindare la stabilità economica della futura famiglia e a proteggere i patrimoni dinastici.

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La dote finanziaria e l’ingranaggio del mutuo ipotecario

Il cuore pulsante dell’accordo risiede nella costituzione della dote di Maria Caterina da parte del padre Francesco Lombardi. La cifra stabilita è cospicua: 2.550 lire (una somma considerevole per l’epoca, calcolata nella nuova valuta del Regno). Tuttavia, l’atto svela un raffinato meccanismo di ingegneria finanziaria ottocentesca: il denaro non passa materialmente di mano. Viene invece configurato come un mutuo concesso al padre dello sposo, Francesco Cavallo, il quale si impegna a versare ai giovani sposi un interesse annuo del 5 per cento.

A garanzia del capitale, il Cavallo sottopone a speciale ipoteca convenzionale un fondo agricolo semensabile di quasi nove ettari situato in contrada Badia, nel feudo di Taranto. L’atto descrive il terreno con precisione catastale millimetrica, menzionando i confini con il Regio Demanio e con il Capitolo di Grottaglie, i vecchi riferimenti in ducati borbonici e il nuovo imponibile convertito in lire. Il fine ultimo della dote è chiaro: preservare il capitale affinché, in futuro, si possa acquistare un fondo “di piacere” dei coniugi.

IL CORREDO: RADIOGRAFIA MATERIALE DI UNA SPOSA DELL’800

Oltre al capitale, il documento riporta un inventario minuzioso del corredo della sposa, valutato complessivamente 637 lire. Questa sezione rappresenta una straordinaria finestra sulla cultura materiale e domestica del tempo. Il notaio elenca tessuti pregiati e popolari (bambacia paesana, bercallo, tela della macchina, flanella di Francia, mirinos), vesti declinate in righe e quadrigliati, calzature, scialli, arredi per il letto (tra cui materassi riempiti con l’esatta pesatura di 35 kg di lana netta) e stoviglie di rame rosso.

Non mancano i preziosi: orecchini d’oro a rosettoni con perle, catenaretti per la gola, anelli e spille per un peso totale di circa 31 grammi, uniti a pettinesse d’argento. Il regime giuridico di questi beni è rigido: lo sposo li prende in consegna ma, in caso di scioglimento del matrimonio, essi dovranno essere restituiti “uso consunto” a chi di diritto, escludendone la vendita.

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FOTO DI CIRO DE VINCENTIS

DONAZIONI E SUCCESSIONI ANTICIPATE

Per bilanciare la dote, la famiglia dello sposo risponde con altrettanta generosità. Angelo Cavallo dona irrevocabilmente alla futura consorte oggetti d’oro e abiti di seta per un valore di 425 lire, un gesto che la sposa accetta formale e pubblicamente “piena di riconoscenza”. Infine, il padre dello sposo interviene per assegnare al figlio la somma di 4.250 lire in contanti come anticipata successione, consolidando definitivamente l’asse economico della nuova famiglia.

Il matrimonio tra Maria Caterina e Angelo fotografa un’Italia di transizione, dove il rigore dogmatico della Chiesa si fonde con il formalismo giuridico degli Stati preunitari, protetti dall’autorità del nuovo Re d’Italia.


La regola del tempo per questo tipo di matrimoni

Nel 1863, il matrimonio in Italia viveva in un limbo giuridico transitorio. Il codice civile unitario (Codice Pisanelli) sarebbe entrato in vigore solo nel 1866. Di conseguenza, nel novembre del 1863 la disciplina era regolata dalle seguenti macro-regole:

  1. Il primato del Matrimonio Canonico: Per lo Stato, l’unico matrimonio avente effetti civili automatici era quello celebrato davanti alla Chiesa cattolica, secondo i dettami del Concilio di Trento (come esplicitamente citato nell’atto). Il matrimonio esclusivamente civile non esisteva ancora nell’ordinamento italiano.
  2. Il Regime Dotale Assoluto: La regola cardine era la separazione dei beni combinata al regime dotale. La dote era l’insieme dei beni che la moglie (o altri per lei) apportava al marito per sostenere i pesi del matrimonio. Il marito ne aveva l’amministrazione e ne godeva i frutti (interessi, rendite), ma non poteva alienare i beni immobili dotali senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, dovendo preservare il capitale per restituirlo in caso di vedovanza o scioglimento.
  3. L’Autorizzazione Maritale e Paterna: La donna era priva di piena capacità d’agire. Nell’atto, Maria Caterina è costantemente “autorizzata” dal padre Francesco Lombardi, così come il futuro sposo è “assistito” dal proprio genitore, riflettendo la rigida struttura patriarcale e la persistenza della patria potestà sui figli non ancora emancipati.

Trascrizione integrale del documento allegato

Regno d’Italia
A dì 15 novembre 1863, nel Comune di Taranto, Vittorio Emanuele Secondo per la grazia di Dio e per volonta della nazione, re d’Italia —
Capitoli matrioniali
Innanzi di noi Angelo Epifani di Francesco, regio notajo residente in monteiasi collo studio strada Carosino, al presente richiesto a prestare il nostro ministero in Taranto, e dei qui sottonotandi testimoni a noi cogniti, e godenti di requisiti della legge, si sono personalmente costituiti
Francesco Lombardi, fu Vitantonio, proprietario domiciliato in Taranto, interveniente in nome proprio, per autorizzare sua figlia Maria Caterina, domiciliata con suo padre.
E Francesco Cavallo di Angelo, proprietario domiciliato in Grottaglie al presente di qui di passaggio, interveniente in nome proprio e per autorizzare suo figlio Angelo proprietario domiciliato col padre…
Le sudette parti sono ben note a noi notajo e testimoni—————-
Le medesime parti han dichiarato in nostra presenza e dell’infrascritti testimoni essersi conchiuso matrimonio , tra la costituita Maria Caterina Lombardi, figlia di sig Francesco, e Angelo Cavallo anche di sopra costituito figlio di fRancesco, da effettuarsi fra giorni a piacere delle parti, ed a seconda i dettami del Sacro Conciolio di Trento ed a norma delle leggi civili vigenti e canoniche.
E volendo stabilire le basi su cui verrà regolato in tal matrimonio vengono le parti alla stipula dell’atto preparati coi seguenti patti e condizioni matrimoniali
Primo: Intendono i futuri sposi maritarsi espressamente sotto la regola dotale, esclusa fra essi ogni comunione di beni
Secondo: a contemplazione del presente matrimonio sig Francesco Lombardi dotando sua figlia Maria Caterina e per ciò che gli potrà spettare dietro la di lui morte (che sia lontana) le costituisce in dote la somma di lire 2550, la quale si prende a mutuo dal padre del futuro sposo Francesco Cavallo e si obbliga tenerla pronta per quindi comprarsi un fondo di piacere dei futuri sposi e dei rispettivi genitori, e quello restare dotale. E da oggi fino allo sborso dell’enunciato prima di lire duemila cinquecento cinquanta, si obbliga sig Francesco Cavallo pagare a corrispondenza a prò dei futuri sposi l’annuo convenuto interesse del cinque per cento franco. E per sicurezza di tal somma sig medesimo Francesco Cavallo sottoporre a speciale convenzionale ipoteca a prò della futura sposa Caterina Lombardi un suo fondo …semensabile sito nel feudo di Taranto contrada Badia dell’estensione di ettari otto e ottantasette are, quello che comprò dal signor Maddaloni di Napoli, che confina da est coi beni del capitolo di Grottaglie, da sud con quei del regio demanio, ed altri confini, attraversato da strada che da Grottaglie vien da Montemesola, che separa un triangoletto verso nord e vien riportato tal fondo nella matrice del catasto provvisorio di Taranto facente parte dell’articolo 2766 Ungaro Donna Giuseppa in Napoli, sezione D. infra i numeri 173 e 174, colla rendita imponibile attribuita di ducati 28 grana 81 e calli 3, pari all’attuale moneta corrente di lire 122 e centesimi 45, come emerge dall’estratto catastale del segretario comunale di Taranto del tredici andante, che presente di allega. Sig Francesco Cavallo nel dichiarare la recezione quindi della sudetta somma di lire 2550 dalle mani di sig Francesco Lombardi, ne fa quietanza a prò dello stesso.————————————————–
Terzo: assegna dippiù sig Francesco Lombardi a sua figlia Maria Caterina a contemplazione del medesimo matrimonio, il seguente corredo cioè

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  • Un paio di scanni di ferro con le corrispondenti tavole per letto
  • Due faccie di materassi di gonnellarico quatrigliato, uno pieno di paglia, e l’altro con entro 35 kg per 140 gr di lana netta
  • Dieci lenzuola, sei di bambacia, due di tela della machina e due di bercallo
  • Una coperta imbottita, una coperta di bambacia fasciata, ed una di cotone di fondaco bianca con guarnizione
  • 4 origlieri pieni di lana, 4 sopranie fasciate, 4 di telone, e 4 di bercalla con guarnizioni
  • 10 camicie, sei di bambacia paesana, due di telone e due di bercallo
  • 5 sottovesti, una di bambacia paesana, due di telone e due di bercallo
  • 10 vesti, una di bambacia turchina paesana, due altre simili rigate, un’altra simile quadrigliata, due di valgram (?), una di flanella di Francia, una di orleans, una di mersolliero (?), e una di mirinos
  • 10 avanti…., 4 di bambacia paesana, cinque di valgram di diversi colori, ed uno di seta
  • 5 corsè, due di colore e te bianchi
  • 10 paja di calzetti di diversi colori
  • 6 paja di scarpe, due paja di scarpini, due paja di stivaletti e due giornaliere
  • 5 scialli e fazzolettoni di diversi colori e disegni
  • 20 fazzoletti per mano e per spalla, cioè 5 di seta e 15 di cotone di diversi disegni
  • 5 camicini
  • Una coltrella imbottita per testa
  • Sei rezze di notte per la testa
  • Due paja di orecchini, uno lungo e uno a rosettoni con perle, una fascietta ed un catinaretto per la gola, tre anelli, due spille, tutti d’oro, del peso circa grammi 31, 1 decigrammo e 8 centigrammi
  • Una pettinessa ed una ciappa di argento de peso circa grammi 60
  • Dieci tovaglie per faccia, dieci salviette, due misali (?) per tavola, tutti di bambacia gonnellarico
  • Un comò di legno noce, una cassa di abete, una spianatoja con un solo capitale di abete, tavoliere …..
  • 9622 grammi di rame rossa
  • Canestra, cucchiaja, grattacacio, triangolo ed altro di ferro per cucina
  • E finalmente tutte le robe giornaliere della futura sposa
    al quale descritto corredo esse tutte costituite parti di accordo han dato il valore complessivo di lire 637, ed esso futuro sposo si dichiara di tutti li sudetti oggetti re…ne, avendoseli ritirati appo se pria della presente stipola; beninteso che la stima del medesimo corredo non vale per vendita al futuro sposo Angelo Cavallo, ma solo in caso di futuro scioglimento del matrimonio lo restituirà a chi di diritto uso consunto e come si troverà in allora, e per prendersi iscrizione legale contro lo stesso
    Esso futuro sposo Angelo Cavallo coll’assistenza di suo padre Francesco, per dimostrare l’affezione che nutre verso della sua futura sposa Maria Caterina Lombardi, con questo atto medesimo, ed a contemplazione del presente matrimonio, le dona e con donazione tra vivi ed irrevocabile, alcuni oggetti d’oroed abiti di seta del valore di lire 425; quindi essa futura sposa Maria Caterina Lombardi coll’autorizzazione del nominato suo padre Francesco, piena di riconoscenza verso del suo futuro sposo Angelo Cavallo accetta la sudetta donazione di sopra fattale nel più ampio modo di Legge
    Il costituito Francesco Cavallo padre del futuro sposo a mostrare dalla sua parte la piena compiacenza per tale matrimonio e per le buone qualità mo…, dico morali che adornano la sposa, a contemplazione dello stesso matrimonio per maggiormente sostenere i pregi de medesimo, assegna a suo figlio Angelo per ciò che li potrà spettare a suo figlio Angelo per ciò che li potrà spettare dietro la di lui morte (che sia lontana) e come anticipata …essione, la somma di Lire 4250 in contanti, quale somma dichiara esso Angelo Cavallo averla già ricevuta da detto suo padre Francesco, ed averla già a sé ritirata parecchi giorni pria della presente stipola, e quindi ne rende ampia quietanza per tal somma di lire 4250———————–
    Fra tutte le parti finalmente si stipolano i patti riversivi (?) a norma dell’articolo 670 Leggi Civili, e del sovrano riscritto dei 17 settembre 1845 da noi spiegati———–
    Le spese del presente atto e quelle dell’iscrizione legale vadano (?) a carico di Angelo Cavallo futuro sposo————————–
    Tanto si è dichiarato ed approvato del che vis’è formato questo pubblico istromento———————-
    Qui si alloga l’annesso estratto di matrice del segretario comunale di Taranto
    Fatto e pubblicato oggi sudetto dì mese ed anno, nel Comune di Taranto, circondario di Taranto, Provincia di Terra d’Otranto
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Annotazioni Giuridiche

[^1]: Regio Notaio e competenza territoriale: Angelo Epifani viene definito “regio notajo residente in Monteiasi”. Nel 1863 la professione notarile era regolata dalle leggi preunitarie (nello specifico, le Leggi del Regno delle Due Sicilie del 1819 mantenute transitoriamente in vigore). Il notaio poteva esercitare fuori dal suo distretto ordinario (“al presente richiesto a prestare il nostro ministero in Taranto”) previa autorizzazione o secondo le consuetudini del foro locale.
[^2]: Dettami del Sacro Concilio di Trento: Il richiamo ai decreti tridentini (in particolare il decreto Tametsi del 1563) conferma che il matrimonio religioso era l’unica forma matrimoniale dotata di effetti civili nell’ordinamento transitorio del 1863. Il matrimonio civile obbligatorio introdotto dallo Stato italiano entrerà in vigore solo il 1° gennaio 1866 con il primo Codice Civile Unitario.
[^3]: Regola Dotale: Disciplinata dagli artt. 1386 e successivi del futuro Codice del 1865 (ma derivante direttamente dal Codice per lo Regno delle Due Sicilie). Rappresentava il patrimoniale legale opposto alla comunione dei beni. La dote passava in gestione al marito per il sostentamento della famiglia, ma con l’obbligo tassativo di conservazione del capitale a tutela della donna.
[^4]: Ipoteca Speciale Convenzionale: Strumento di garanzia reale a tutela del credito dotale della sposa. Il suocero, avendo preso a mutuo la dote di 2.550 lire, iscrive ipoteca su un proprio fondo rustico. Questo garantiva alla sposa un diritto di prelazione sul terreno qualora il capitale dotale non fosse stato restituito o preservato.
[^5]: Rendita in Ducati e Conversione in Lire: L’atto menziona la rendita catastale espressa in “ducati 28 grana 81 e calli 3” (moneta del Regno delle Due Sicilie) e la converte immediatamente nella nuova moneta ufficiale in “lire 122 e centesimi 45”. La conversione ufficiale era regolata dal Decreto Reale del 17 luglio 1861, che stabiliva il cambio fisso tra il ducato borbonico e la lira italiana (1 ducato = 4,25 lire).
[^6]: Stima del corredo non valevole come vendita: Clausola giuridica fondamentale. La stima monetaria del corredo (637 lire) serviva unicamente a fini fiscali (tasse di registro) e per l’eventuale “iscrizione legale” (garanzia patrimoniale). Si specifica che non configura una vendita al marito, preservando il diritto della moglie alla restituzione fisica dei beni (“uso consunto”) in caso di vedovanza o scioglimento del vincolo.
[^7]: Donazione Irrevocabile tra Vivi (Inter Vivos): Regolata dalle norme civili coeve, la donazione del futuro sposo alla sposa avveniva “a contemplazione del matrimonio” (propter nuptias). Tale donazione godeva di una speciale stabilità giuridica ed era irrevocabile, salvo casi eccezionali come l’ingratitudine o la mancata celebrazione del matrimonio stesso.
[^8]: Anticipata Successione (Collazione): La dazione di 4.250 lire operata dal padre dello sposo in favore del figlio viene qualificata come anticipazione della quota ereditaria legittima. Questo istituto obbligava il beneficiario, al momento dell’apertura della futura successione paterna, a conferire il bene alla massa ereditaria (collazione) per non ledere i diritti dei coeredi.
[^9]: Patti Riversibili (Art. 670 Leggi Civili): Il riferimento è all’art. 670 delle “Leggi Civili” borboniche (corrispondente alla clausola di riversibilità). Prevedeva che, in caso di premorienza di uno dei coniugi o dei figli senza discendenza, i beni donati o dotati ritornassero al donante originario (la famiglia d’origine), impedendo che il patrimonio uscisse stabilmente dall’asse familiare.
[^10]: Sovrano Riscritto del 17 settembre 1845: Si tratta di un provvedimento normativo speciale emanato dal re Ferdinando II di Borbone, rimasto in vigore in via transitoria. Regolava le modalità amministrative e fiscali per la trascrizione e la riduzione delle ipoteche legali a tutela delle doti all’interno dei registri immobiliari.

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