
IL CONTRATTO ORMAI SCADUTO NEL 2013, IL COMUNE RITIENE CHE SIA ANCORA VALIDO.


La scrittura privata stabiliva la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’ammnistrazione comunale ed il restauro del castello doveva esse completato entro cinque anni, cioè entro il 1992, ed ancora l’ammnistrazione doveva riservare alla Curia un appartamento restaurato per abitazione dell’Arcivescovo all’interno della “TORRE MAESTRA”. Quella totte che presenta una situazione fessurativa che abbiamo pubblicato di recente, e nella predetta torre non è stata realizzata, da parte del Comune di Grottaglie, nessuna abitazione abitatabile dall’Arcivescovo, dunque l’accordo risulterebbe non compiuto pienamente .
Di contro il sindaco D’Alò e la giunta hanno deliberato con atto del di giunta 283/2023 che ” con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. notificato al Comune di Grottaglie mediante comunicazione di posta elettronica certificata in data 07.09.2023 prot. n. 30657, l’Arcidiocesi di Taranto, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Sibilla, ha citato il Comune di Grottaglie innanzi al Tribunale di Taranto al fine di:condannare il Comune di Grottaglie al pagamento in favore dell’Avv. Salvatore Sibilla anticipatario, delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge. La questione controversa è costituita della asserita scadenza della durata del contratto Rep. n. 618/1987, supportata dalla mancanza di una clausola di rinnovazione, e dall’eccepito mancato pagamento da parte del Comune di Grottaglie del canone d’uso per le annualità 2021, 2022 e 2023. In merito alle censure sollevate dal ricorrente la scrivente ha espresso il proprio parere con l’allegata relazione nella quale si rimarca che il contratto Rep. n. 618/1987 si è rinnovato e che il pagamento del canone per le annualità contestate risulta effettuato. In ragione di tanto, è opportuno che l’Ente si costituisca nel giudizio innanzi al Tribunale di Taranto instaurato dalla Curia Arcivescovile di Taranto con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. al fine di tutelare
gli interessi e le ragioni dell’Ente. Dato atto che il Comune di Grottaglie non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa,delle professionalità richieste per sostenere in giudizio le proprie ragioni, si rende necessario
affidare l’incarico legale per la difesa dell’Ente a professionalità esterna, nel rispetto dei principi
dettati dalla Direttiva n. 1/2023 prot. n. 24860 del 14.07.2023 a firma del Segretario Generale diquesto Ente, Avv. Cristina Venuto, avente ad oggetto “Misure organizzative dei procedimenti
contenziosi e conferimento degli incarichi legali” per la rappresentanza, il patrocinio e la difesa in
giudizio del Comune di Grottaglie;
Si rassegna il tutto alla Giunta comunale affinché autorizzi il Sindaco a resistere nel giudizio
innanzi indicato.
Dalla sede municipale, 20.09.2023 Il Responsabile del Settore
Avv. Giuseppina Cinieri”
accertare e dichiarare la cessazione del contratto d’uso del Castello Episcopio di Grottaglie
a far data dal 29.10.2012; conseguentemente, accertare e dichiarare che il Comune di Grottaglie occupa senza titolo
la predetta unità immobiliare a far data dal 30.10.2012; condannare, quindi, il Comune di Grottaglie a rilasciare immediatamente il Castello Episcopio di Grottaglie per le ragioni di cui sopra; condannare l’Ente convenuto al pagamento in favore dell’istante dell’indennità di occupazione senza titolo per gli anni 2021, 2022 e 2023 per complessivi € 34.625,52 (€11.541,84 x 3) oltre l’ulteriore indennità sino all’effettivo rilascio;


